Art. 3.
(Premio di riconoscimento).

      1. Il Ministero dell'università e della ricerca, d'intesa con le regioni interessate, ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, al fine di promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociali e la permanenza nelle regioni del Mezzogiorno, concede ai giovani laureati particolarmente meritevoli un premio a titolo di riconoscimento dei livelli d'eccellenza raggiunti nella formazione universitaria.
      2. Il premio di cui al comma 1 è concesso esclusivamente ai giovani meridionali che hanno conseguito la laurea presso università italiane o straniere con il massimo dei voti e che si impegnano a stabilire la propria residenza o dimora abituale o la propria attività economica in una regione del Mezzogiorno e a permanervi per un triennio.
      3. Il premio, complessivamente pari a 24.000 euro, può essere erogato, a scelta del beneficiario, in un'unica soluzione o in rate mensili pari a 1.000 euro ciascuna per ventiquattro mesi.
      4. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca,

 

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di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di presentazione delle domande, la documentazione da allegare nonché le condizioni e i criteri per la concessione dei premi di cui al presente articolo nonché dei finanziamenti previsti dall'articolo 4.